Articolo 803 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revocazione per sopravvenienza di figli

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato modificato dall'art. 88, comma 1, del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con decorrenza dal 7 febbraio 2014.

(2) La Corte Costituzionale, con sent. del 3 luglio 2000, n. 250, ha dichiarato incostituzionale questo comma nella parte in cui prevede che, in caso di sopravvenienza del figlio "naturale" (oggi "nato fuori del matrimonio"), la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione, riconoscendo in tale previsione il profilo di incostituzionalità della disparità di trattamento e della palese irragionevolezza.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 32672/2024

2Cass. civ. n. 25333/2024

3Cass. civ. n. 2106/2018

4Cass. civ. n. 169/2018

5Cass. civ. n. 5345/2017

6Cass. civ. n. 6761/2012

7Cass. civ. n. 2031/1994