Articolo 2643 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atti soggetti a trascrizione

Dispositivo

Si devono rendere [2645] ss., [2651] ss.] pubblici [1403] col mezzo della trascrizione [2644], [2648], [2657], [2658], [2663], [2679] n. 1] (1):

Note

(1) L'obbligo di trascrizione grava sui notai e sugli altri pubblici ufficiali roganti, mentre per le parti rappresenta un mero onere (v.2671). Il notaio o altro pubblico ufficiale, che ha ricevuto un atto soggetto a trascrizione, ha l'obbligo di assicurarsi che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile, risultando tenuto al risarcimento del danno in caso di ritardo.

(2) Il numero è stato inserito dal D. L. 13 maggio 2011, n. 70.

(3) Il numero è stato aggiunto dall'art. 84 bis, comma 1, del D. L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 24526/2022

Le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale, le quali limitino la facoltà dei proprietari delle unità singole di adibire il proprio immobile a determinate destinazioni, hanno natura contrattuale e, pertanto, ad esse, deve corrispondere una tecnica formativa di pari livello formale e sostanziale, che consiste in una "relatio perfecta" attuata mediante la riproduzione delle suddette clausole all'interno dell'atto di acquisto della proprietà individuale, non essendo sufficiente, per contro, il mero rinvio al regolamento stesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24526 del 9 agosto 2022)

2Cass. civ. n. 4529/2022

Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale possono imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà, e, purchè siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accetto in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4529 del 11 febbraio 2022)

3Cass. civ. n. 1471/2022

In ipotesi di alienazione di un bene immobile unitamente ad una sua pertinenza senza alcuna menzione di quest'ultima nella nota di trascrizione, ove l'autore provveda ad una successiva alienazione del solo bene pertinenziale con tempestiva trascrizione, il secondo avente causa che non trovi trascritto l'acquisto dell'immobile pertinenziale contro l'alienante, ma trovi solo la trascrizione del bene principale, può avvalersi di questo difetto per fare prevalere il proprio acquisto limitatamente alla pertinenza, indipendentemente da ogni indagine sulla buona o malafede.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1471 del 18 gennaio 2022)

4Cass. civ. n. 10370/2021

In tema di edificio costituito da più unità immobiliari autonome, la comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell'art. 1117 c.c. (quale, nella specie, un tetto avente funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari compresa in un condominio orizzontale), può essere attribuita a tutti i condomini quale effetto dell'acquisto individuale operato con i rispettivi atti di una quota di tale bene, oppure in forza di un contratto costitutivo di comunione, ai sensi degli artt. 1350, n. 3, e 2643, n. 3, c.c., recante l'inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini, espressa della forma scritta essenziale, alla nuova situazione di contitolarità degli immobili individuati nella loro consistenza e localizzazione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 10370 del 20 aprile 2021)

5Cass. civ. n. 8000/2018

L'indagine sull'opponibilità di una servitù ai terzi successivi acquirenti va condotta con esclusivo riguardo al contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, sicchè detta opponibilità può essere ritenuta solo quando dalla nota menzionata sia possibile desumere l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire la servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto, anche, quindi, con riferimento all'eventuale sottoposizione della modifica o dell'estinzione del relativo diritto a termine o condizione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/09/2013).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8000 del 30 marzo 2018)

6Cass. civ. n. 13695/2011

La sentenza di accoglimento della domanda diretta ad accertare l'avvenuto trasferimento della proprietà di un immobile a mezzo di scrittura privata con firma non autenticata presuppone l'accertamento, con efficacia di giudicato, della autenticità della sottoscrizione di tale scrittura. Ne consegue che, in tale ipotesi, non può essere trascritta la pronuncia giudiziale, in quanto non rientrante in alcune delle fattispecie contenute nell'art. 2643 c.c., ma si può procedere alla trascrizione della scrittura privata ai sensi dell'art. 2657 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13695 del 22 giugno 2011)

7Cass. civ. n. 11812/2011

Il difetto di trascrizione di un atto non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepito dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11812 del 27 maggio 2011)

8Cass. civ. n. 9457/2011

La servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9457 del 28 aprile 2011)

9Cass. civ. n. 19058/2003

La trascrizione non è un istituto di pubblicità costitutiva, bensì dichiarativa, e come tale ha la funzione di rendere opponibile l'atto ai terzi onde dirimere il conflitto tra più acquirenti dello stesso bene, senza incidere sulla validità ed efficacia dell'atto stesso. Configurandosi come un onere, essa è, pertanto, unquid plurisrispetto all'atto trascrivendo, cosicché, ove essa sia necessaria ad integrare una qualsiasi fattispecie normativa, deve essere oggetto di esplicita previsione, ciò che non può dirsi con riferimento all'art. 39 della legge n. 392 del 1978, dettato in tema di riscatto di immobili concessi in locazione ad uso commerciale, che contiene il solo riferimento all'avvenuto atto di trasferimento a titolo oneroso, senza richiedere che esso sia trascritto, menzionando la trascrizione in funzione di altre e diverse finalità, quali la tutela del conduttore (al quale è data la concreta possibilità di conoscere l'atto nei suoi elementi essenziali) e la certezza dei diritti con la fissazione del momento di decorrenza iniziale della decadenza di sei mesi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19058 del 12 dicembre 2003)

10Cass. civ. n. 12236/2002

La trascrizione degli atti di acquisto di beni immobili ha natura dichiarativa, e non costitutiva del diritto di proprietà, e svolge la funzione di risolvere eventuali conflitti tra più aventi causa; ne consegue che l'avvenuta trascrizione di un contratto nel quale è previsto l'acquisto di un diritto non preclude l'interpretazione e la valutazione del contenuto del contratto stesso, al fine di verificare se il diritto a cui il contratto si riferisce sia effettivamente venuto ad esistenza (nel caso di specie, la Suprema Corte ha reputato corretta la valutazione del giudice di merito che aveva ritenuto inefficace una condizione sospensiva cui era subordinato il trasferimento di proprietà di una fascia di terreno, a prescindere dal fatto che il contratto nel quale era inserita la condizione fosse stato trascritto).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12236 del 19 agosto 2002)

11Cass. civ. n. 11180/1997

Funzione essenziale della trascrizione non è di fornire notizie sulle vicende riguardanti il patrimonio immobiliare, ma di risolvere eventuali conflitti fra più aventi causa. Inoltre la tipicità dei suoi effetti impedisce di — quanto all'estensione dell'onere della trascrizione — fuoriuscire dall'ambito degli atti che producono effetti identici o simili a quelli di un contratto che trasferisce la proprietà di un bene immobile. Alla luce di tali profili caratterizzanti, va affermato come non sia — per sua natura — soggetto a trascrizione l'atto di trasformazione di una società se esso non comporti il trasferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, trattandosi di un mutamento meramente formale dello stesso ente.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11180 del 12 novembre 1997)

12Cass. civ. n. 6152/1996

La trascrizione attua una forma di pubblicità a tutela della circolazione dei beni, finalizzata alla soluzione di conflitti fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo dante causa, ma non incide sulla validità e sull'efficacia dell'atto, ancorché non trascritto, salvo la concorrenza con altri atti trascritti. Ne deriva che la mancata trascrizione dell'atto di acquisto di diritti dominicali non impedisce che tali diritti possano essere incondizionatamente azionati nei confronti di chiunque li contesti, non ricorrendo un'ipotesi di conflitto fra acquirenti dello stesso diritto dal medesimo autore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6152 del 5 luglio 1996)

13Cass. civ. n. 8441/1995

La trascrizione non costituisce un elemento integrante della fattispecie negoziale, ma attua solo una pubblicità (di regola) dichiarativa, per cui essa non ha efficacia sanante dei vizi dell'atto, ma può solo costituire un elemento della fattispecie legale dell'acquisto per usucapione abbreviata, ai sensi degli artt. 1159 e 1159 bis c.c. Ne deriva che non pub essere invocata come titolo la nota di trascrizione redatta, per errore di compilazione del notaio rogante, a favore di persona diversa dall'effettivo acquirente che aveva stipulato l'atto pubblico di acquisto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8441 del 1 agosto 1995)

14Cass. civ. n. 6159/1993

L'istituto della trascrizione ha lo scopo di attuare una forma di pubblicità al fine di tutelare la buona fede e i diritti dei terzi per assicurare la priorità del diritto effettivamente trasmesso ed acquistato, ma non ha alcuna influenza sulla validità e sull'efficacia dell'atto, anche se non trascritto, salvo la concorrenza con altri atti trascritti. Pertanto, la mancata trascrizione dell'atto d'acquisto della comproprietà di un immobile non è di ostacolo alla dimostrazione di un concorrente diritto di proprietà nei confronti del titolare dello stesso bene, non ricorrendo un'ipotesi di conflitto tra acquirenti di diritti di eguale natura.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6159 del 2 giugno 1993)