Articolo 2644 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti della trascrizione

Dispositivo

Note

(1) La disposizione afferma il principio fondamentale secondo il quale chi pone per primo in essere la trascrizione è preferito rispetto a chi non trascrive affatto o trascrive successivamente il proprio titolo, con evidente efficacia dichiarativa dalla formalità della trascrizione che è opponibile ai terzi.

(2) La disposizione non deve portare a concludere che colui che non ha diritto ad ottenere il bene sia lasciato dalla legge senza alcuna tutela, in quanto egli potrà chiedere al dante causa, che ha alienato due volte il medesimo bene, il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento contrattuale. Secondo la dottrina prevalente, non potrà tuttavia pretendere nulla dall'altro acquirente, con eccezione dell'ipotesi in cui questi l'abbia consapevolmente frodato, in accordo con l'alienante, con conseguente nascita di responsabilità extracontrattuale.

Massime giurisprudenziali (21)

1Cass. civ. n. 31290/2025

2Cass. civ. n. 5550/2025

3Cass. civ. n. 3696/2025

4Cass. civ. n. 565/2025

5Cass. civ. n. 2020/2024

6Cass. civ. n. 23141/2023

7Cass. civ. n. 4092/2023

8Cass. civ. n. 4842/2019

9Cass. civ. n. 4726/2019

10Cass. civ. n. 21501/2018

11Cass. civ. n. 21385/2018

12Cass. civ. n. 23127/2016

13Cass. civ. n. 6597/2011

14Cass. civ. n. 2162/2005

15Cass. civ. n. 2161/2005

16Cass. civ. n. 20292/2004

17Cass. civ. n. 15393/2002

18Cass. civ. n. 5894/2001

19Cass. civ. n. 15503/2000

20Cass. civ. n. 8650/1994

21Cass. civ. n. 7512/1994

Massime notarili correlate (1)