Articolo 2649 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Cessione dei beni ai creditori
Dispositivo
Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [1977] ss., [2687]; [225] disp. att., [231] disp. att.].
Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta [507], [509], [2644], [2650], [2687], [2913]; [231] disp. att.] (1).
Note
(1) Secondo l'opinione prevalente la trascrizione dellabonorum cessiocostituisce elemento indispensabile ai fini dell'insorgenza del vincolo reale di indisponibilità sui beni oggetto della cessione. Prima di quel momento, invece, l'efficacia sarebbe meramente interna tra debitore e creditori.