Articolo 2650 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Continuità delle trascrizioni

Dispositivo

Note

(1) Colui che acquista la proprietà o un altro diritto reale su un immobile, oltre a trascrivere il proprio atto di acquisto, deve verificare che sia stata riprodotta, in termini di formalità pubblicitaria, la stessa logica degli acquisti a titolo derivativo, accertando quindi che sia stato trascritto anche il titolo del suo alienante. Sarà perciò preferibile risalire ad un acquisto a titolo originario, o, se si vuole evitare unaprobatio diabolica, può essere utile sfruttare il compimento del periodoex legeprevisto per l'usucapione, verificando se la trascrizione sia stata continua per almeno vent'anni.

(2) Nell'ipotesi di una lacuna "a monte", e quindi in difetto di continuità, la trascrizione di un atto non è priva di qualsiasi valore giuridico, in quanto produce un effetto cosiddetto prenotativo, poiché, nel momento in cui verrà ripristinata la continuità, l'atto "a valle" acquisterà a sua volta una piena efficacia. Se, tuttavia, prima che venga ripristinata la continuità delle trascrizioni, un terzo trascrive il proprio acquisto, sono fatte salve le sue ragioni (v.2644).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 4301/2023

2Cass. civ. n. 15703/2011

3Cass. civ. n. 821/2000

4Cass. civ. n. 8337/1998

5Cass. civ. n. 3880/1976