Articolo 2654 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione

Dispositivo

La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata [2655], [2668], [2692] in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto [2656] (1).

Note

(1) L'annotazione postula l'adempimento della formalità principale, permettendo di accrescere la conoscibilità dell'atto annotato. Ad esempio, se esiste una vendita immobiliare da Tizio a Caio, regolarmente trascritta, di cui Tizio chieda giudizialmente la risoluzione, oltre alla trascrizione della domanda è necessario provvedere all'annotazione di questa a margine della trascrizione della vendita.