Articolo 2655 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Annotazione di atti e di sentenze
Dispositivo
Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto [2643], [2656], [2679] n. 4, [2692], [2896] (1).
Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico [2653].
Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione. Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro effetto secondo l'ordine rispettivo [2644], [2650], [2692]; [225] disp. att.] (2).
L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata [2692].
Note
(1) L'annotazione viene aggiunta a margine dell'atto trascritto e inoltre inserita in un registroad hoc.
(2) Anche in questo caso trova quindi applicazione il principio della continuità delle trascrizioni.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 3230/2026
Le condizioni risolutive di diritti immobiliari, contenute in contratti originari e non annotate nei registri immobiliari, non sono opponibili agli aventi causa dai contraenti originari, qualora dette condizioni non siano evidenti nei titoli di acquisto trascritti.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 3230 del 13 febbraio 2026)
2Cass. civ. n. 20736/2025
L'annotazione ex art. 2655 c.c. della sentenza dichiarativa della simulazione, pur costituendo una formalità accessoria alla trascrizione dell'atto a margine del quale viene eseguita, svolge una equipollente funzione dichiarativa e non di mera pubblicità-notizia, rendendo la sentenza annotata a margine dell'atto trascritto opponibile ai terzi, mentre l'eventuale previa trascrizione della relativa domanda giudiziale assolve ad una diversa funzione prenotativa dello stesso effetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda di rivendica di immobili rientranti nell'attivo fallimentare ritenendo assorbente, ai fini della sua opponibilità alla massa, la circostanza dell'annotazione della sentenza avvenuta anteriormente alla trascrizione dell'apertura del fallimento e irrilevante, a differenza del giudice di merito, il fatto che la domanda giudiziale trascritta riguardasse la revoca dell'atto dispositivo e non la sua declaratoria di simulazione assoluta, richiesta da altra parte processuale che non aveva trascritto la propria domanda giudiziale).–L'annotazione della sentenza richiede, per poter svolgere la sua tipica funzione pubblicitaria, che la redazione della relativa nota rispetti le norme che disciplinano la nota di trascrizione, pur con le specificità peculiari derivanti dalla natura accessoria della formalità in oggetto, con la conseguenza che non è richiesta ai fini costitutivi dell'atto la descrizione dei beni, se non allo scopo eventuale di restringere e limitare l'efficacia della vicenda demolitiva dell'atto trascritto solo ad alcuni beni rispetto a quelli precedentemente oggetto di trasferimento; ne consegue, pertanto, che, in quest'ultimo caso, la nota deve essere redatta con modalità tali da consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, le persone, i beni e il rapporto giuridico cui si riferisce la sentenza annotata, il cui accertamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei circoscritti limiti della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20736 del 22 luglio 2025)
3Cass. civ. n. 31831/2024
L'annotazione delle sentenze dichiarative della nullità di atti anteriormente trascritti, di cui all'art 2655 c.c., può essere chiesta ed eseguita anche senza apposito ordine del giudice.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 31831 del 10 dicembre 2024)
4Cass. civ. n. 8130/1996
Nell'ipotesi in cui nel corso della procedura di amministrazione controllata venga iscritta ipoteca giudiziale su bene immobile del debitore, il successivo fallimento produce l'inefficacia di detta iscrizione nei confronti della massa; inefficacia che operaipso juree può essere sempre fatta valere in via d'eccezione. Pertanto, nel caso in cui sorga controversia sugli effetti dell'iscrizione ed intervenga l'accertamento giudiziario della sua inefficacia, resta a carico del beneficiario l'onere dell'annotazione di cui all'art. 2655 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8130 del 6 settembre 1996)