Articolo 2675 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Responsabilità del conservatore
Dispositivo
[Il conservatore è responsabile dei danni derivati:
- dall'omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure degli errori incorsi in tali operazioni;
- dall'omissione, nei suoi certificati, delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure degli errori incorsi nei medesimi, salvo che l'omissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non imputabili;
- dalle cancellazioni indebitamente operate.]