Articolo 2676 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diversità tra registri, copie e certificati

Dispositivo

(1)Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri.

Note

(1) L'articolo risulta così modificatodall'art. 3 della L. 21 gennaio 1983, n. 22.