Articolo 2691 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Altre domande e atti soggetti a trascrizione

Dispositivo

Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell'articolo [2683], le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'articolo [2653], per gli effetti ivi disposti [2692].

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (1).

Note

(1) Tale comma è stato inserito dall'art. 26 della L. 5 gennaio 1994, n. 25.