Articolo 2692 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti
Dispositivo
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'articolo [2654] (1).
Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'articolo [2655] e quelle dell'articolo [2656].
Note
(1) La formalità accessoria dell'annotazione non può evidentemente prescindere da quella principale della trascrizione, a margine della quale va infatti inserita.