Articolo 2692 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti

Dispositivo

La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'articolo [2654] (1).

Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'articolo [2655] e quelle dell'articolo [2656].

Note

(1) La formalità accessoria dell'annotazione non può evidentemente prescindere da quella principale della trascrizione, a margine della quale va infatti inserita.