Articolo 2742 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Surrogazione dell'indennità alla cosa
Dispositivo
Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate (1), le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa (2).
Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione (3). Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti [2844] del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.
Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.
Note
(1) Se il bene oggetto di privilegio, pegno od ipoteca perisce, il creditore perde la possibilità di esercitare il diritto di prelazione; tuttavia, in relazione alle somme eventualmente dovute dagli assicuratori a titolo di indennizzo per la perdita o il deterioramento del bene, si verifica appunto la surrogazione reale. L'effetto prodotto è la conversione dell'originario diritto assoluto in un diritto relativo: al creditore non viene attribuita una nuova prelazione, ma la titolarità di un'azione diretta verso l'assicuratore, per conseguire la soddisfazione delle proprie pretese attraverso il pagamento dell'indennità.
(2) Se il debitore decide di utilizzare il rimborso assicurativo ottenuto per riparare la cosa e l'autorità giudiziaria valuta la proposta con esito positivo, si verifica per il creditore un fatto impeditivo all'acquisizione della possibilità di azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa.
(3) L'eventuale opposizione dei creditori può essere effettuata sia a mezzo di notifica tramite un ufficiale giudiziario, sia attraverso raccomandata; qualora invece l'opposizione non venga posta in essere, l'assicurazione (per il debitore) adempierà al pagamento verso il creditore danneggiato, con conseguente efficacia liberatoria.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 31345/2022
Il patto denominato "appendice di vincolo" - consistente in un accordo trilatero in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario ovvero a non versarlo all'assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso - ha la funzione di garantire un creditore dell'assicurato al pari della "surrogazione dell'indennità alla cosa", dalla quale differisce, sia perché prescinde dall'esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (presupposto dell'istituto ex art. 2742 c.c.), sia perché il patto di vincolo attribuisce il diritto all'indennizzo direttamente al creditore dell'assicurato, mentre l'art. 2742 c.c. demanda all'assicurato la scelta se impiegare l'indennizzo assicurativo per ripristinare i beni distrutti o lasciare che sia versato ai creditori; ne consegue che, trattandosi di fattispecie diverse, le previsioni normative della surrogazione dell'indennità alla cosa non sono applicabili all'appendice di vincolo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 31345 del 24 ottobre 2022)
2Cass. civ. n. 3655/2013
La cosiddetta "surrogazione reale" dell'indennità alla cosa assicurata, prevista dall'art. 2742 c.c., ha l'effetto di imporre all'indennizzo assicurativo un vincolo di destinazione a favore del creditore dell'assicurato titolare di un diritto di prelazione sulla cosa distrutta, ma non legittima affatto il suddetto creditore ad agire direttamente nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3655 del 14 febbraio 2013)
3Cass. civ. n. 4791/2001
Sia nell'ipotesi regolata dall'art. 2742 c.c. sia nella diversa fattispecie della stipulazione a favore del creditore assistito da privilegio, pegno o ipoteca, della clausola di cosiddetto «vincolo di polizza», il creditore munito di causa di prelazione che, nell'inerzia del proprietario della cosa assicurata, agisce per ottenere il pagamento dell'indennità dall'assicuratore, è tenuto a dimostrare non soltanto l'avvenuta realizzazione del rischio dedotto in assicurazione, ma anche l'entità del credito per consentire all'assicuratore la liquidazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4791 del 2 aprile 2001)
4Cass. civ. n. 754/2000
In base alle disposizioni di cui all'art. 2742 c.c. ed all'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, che prevedono la surrogazione dell'indennità assicurativa al veicolo sottratto soggetto ad ipoteca, il vincolo dell'indennità a favore del creditore ipotecario non determina due distinte situazioni contrattuali (con il contraente assicurato e con il terzo) diversamente regolate, unico essendo l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennità. Pertanto, l'azione del creditore ipotecario intesa ad ottenere il pagamento della suddetta indennità soggiace al termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 2952 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 754 del 24 gennaio 2000)