Articolo 2742 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Surrogazione dell'indennità alla cosa

Dispositivo

Note

(1) Se il bene oggetto di privilegio, pegno od ipoteca perisce, il creditore perde la possibilità di esercitare il diritto di prelazione; tuttavia, in relazione alle somme eventualmente dovute dagli assicuratori a titolo di indennizzo per la perdita o il deterioramento del bene, si verifica appunto la surrogazione reale. L'effetto prodotto è la conversione dell'originario diritto assoluto in un diritto relativo: al creditore non viene attribuita una nuova prelazione, ma la titolarità di un'azione diretta verso l'assicuratore, per conseguire la soddisfazione delle proprie pretese attraverso il pagamento dell'indennità.

(2) Se il debitore decide di utilizzare il rimborso assicurativo ottenuto per riparare la cosa e l'autorità giudiziaria valuta la proposta con esito positivo, si verifica per il creditore un fatto impeditivo all'acquisizione della possibilità di azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa.

(3) L'eventuale opposizione dei creditori può essere effettuata sia a mezzo di notifica tramite un ufficiale giudiziario, sia attraverso raccomandata; qualora invece l'opposizione non venga posta in essere, l'assicurazione (per il debitore) adempierà al pagamento verso il creditore danneggiato, con conseguente efficacia liberatoria.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 31345/2022

2Cass. civ. n. 3655/2013

3Cass. civ. n. 4791/2001

4Cass. civ. n. 754/2000