Articolo 2743 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diminuzione della garanzia

Dispositivo

Note

(1) La norma deve essere posta in relazione con la disposizioneexart.1186: la coordinazione tra i due articoli fa discendere infatti il presupposto fondamentale che la diminuzione della garanzia sia dipesa da caso fortuito o, in ogni caso, da un fatto non imputabile alla volontà del debitore, altrimenti a quest'ultimo non spetterebbe alcuna facoltà di reintegrare l'oggetto della garanzia suddetta, potendo il creditore inoltre richiedere immediatamente l'intera prestazione. Invece, nelle ipotesi citate (ad esempio, quando vi sia un fatto posto in essere da un terzo "extraneus"al principale rapporto obbligatorio) il debitore può bloccare le pretese creditorie, con un'idonea proposta di reintegrazione della garanzia perita o deteriorata.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 24259/2021