Articolo 2746 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Distinzione dei privilegi
Dispositivo
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore (1), il secondo su determinati beni mobili o immobili (2).
Note
(1) Il privilegio generale è esclusivamente mobiliare e non costituisce un diritto soggettivo, ma un modo di essere o una qualità del credito. Inoltre, non attribuisce il diritto di sequela, con la conseguenza che può essere esercitato solo fin quando i beni mobili facciano parte del patrimonio del debitore.
(2) Il privilegio speciale può essere sia mobiliare che immobiliare e costituisce, a differenza di quello generale, un diritto reale di garanzia che può esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere del privilegio medesimo (v.2747, comma 2) ed è giustificato dalla particolare connessione esistente tra il credito e la cosa su cui si esercita. Tale forma di prelazione grava soltanto su determinati beni del debitore (ad esempio, il locatoreexart.1571 gode di un privilegio speciale sulla vendita dei mobili presenti in casa del locatario).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 14646/2004
Il credito assistito da privilegio generale e vantato nei confronti di una società di persone conserva la prelazione anche qualora venga fatto valere nel fallimento in proprio del socio illimitatamente responsabile, non sussistendo diversità di causa tra le pretese azionabili nei confronti della società debitrice e dei soci della stessa illimitatamente responsabili, né sul piano oggettivo — trattandosi del medesimo credito —, né su quello soggettivo, in quanto l'obbligazione della società di persone rappresenta anche l'obbligazione diretta del socio della stessa illimitatamente e personalmente responsabile.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14646 del 30 luglio 2004)
2Cass. civ. n. 244/1999
La attuabilità in concreto del privilegio speciale presuppone l'acquisizione al fallimento del bene in relazione al quale il privilegio stesso è sorto e sul quale questo deve esercitarsi. Consegue che il giudice, in sede di verifica dei crediti, deve negare l'ammissione (del credito) in via privilegiata — e ciò per la inutilità del relativo provvedimento — se già al momento della verifica stessa sia assolutamente certo che il bene, non acquisito alla massa, non potrà esserlo nemmeno in futuro.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 244 del 12 gennaio 1999)