Articolo 2747 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Efficacia del privilegio

Dispositivo

Note

(1) Gli articoli qui richiamati riguardano l'ipotesi del pignoramento, in quanto la disposizione vi subordina l'efficacia del privilegio generale, con la naturale conseguenza che, prima dell'esecuzione di quest'ultimo, i creditori beneficiari di tale causa di prelazione vengono trattati alla stregua di quelli chirografari, ossia non privilegiati in nessun modo.

(2) In alcuni casi, l'esistenza del privilegio è fatta dipendere dalla condizione che la cosa si trovi in un determinato luogo ovvero in possesso del creditore (si tratta del cosiddetto privilegio possessualeexart.2756).

(3) I privilegi speciali possiedono un particolare diritto di sequela e possono esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere del privilegio stesso: chi acquista la cosa dopo che è già sorto il privilegio deve subirlo. La riserva di legge presente all'inizio della disposizione deve essere intesa nel senso che il legislatore può stabilire non soltanto che questi siano preferiti rispetto ai diritti acquistati precedentemente al momento della loro origine, ma anche che gli stessi cedano dinnanzi a diritti nati successivamente.Una disciplina particolare è contenuta nell'art. 46 del D. lgs. 1 settembre 1993 (Testo unico bancario), che prevede la costituzione di privilegi speciali, i quali devono risultare da atto scritto a pena di nullità ed essere trascritti nel registro di cui all'art. 1524, comma 2, a favore di banche che abbiano erogato finanziamenti ad imprese: il privilegio può gravare su impianti e opere, su scorte, materie prime e prodotti finiti, su beni acquistati con il finanziamento concesso e su crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni garantiti da privilegio.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 14631/2015

2Cass. civ. n. 2901/1975