Articolo 2747 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Efficacia del privilegio

Dispositivo

Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto [1153], salvo quanto è disposto dagli articoli [2913], [2914], [2915] e [2916] (1).

Se la legge non dispone diversamente [2756] comma 2, [2757] comma 3, [2760] comma 2, [2761], [2764], [2765], il privilegio speciale sui mobili [2755], sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato [2769] (2), può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso (3).

Note

(1) Gli articoli qui richiamati riguardano l'ipotesi del pignoramento, in quanto la disposizione vi subordina l'efficacia del privilegio generale, con la naturale conseguenza che, prima dell'esecuzione di quest'ultimo, i creditori beneficiari di tale causa di prelazione vengono trattati alla stregua di quelli chirografari, ossia non privilegiati in nessun modo.

(2) In alcuni casi, l'esistenza del privilegio è fatta dipendere dalla condizione che la cosa si trovi in un determinato luogo ovvero in possesso del creditore (si tratta del cosiddetto privilegio possessualeexart.2756).

(3) I privilegi speciali possiedono un particolare diritto di sequela e possono esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere del privilegio stesso: chi acquista la cosa dopo che è già sorto il privilegio deve subirlo. La riserva di legge presente all'inizio della disposizione deve essere intesa nel senso che il legislatore può stabilire non soltanto che questi siano preferiti rispetto ai diritti acquistati precedentemente al momento della loro origine, ma anche che gli stessi cedano dinnanzi a diritti nati successivamente.Una disciplina particolare è contenuta nell'art. 46 del D. lgs. 1 settembre 1993 (Testo unico bancario), che prevede la costituzione di privilegi speciali, i quali devono risultare da atto scritto a pena di nullità ed essere trascritti nel registro di cui all'art. 1524, comma 2, a favore di banche che abbiano erogato finanziamenti ad imprese: il privilegio può gravare su impianti e opere, su scorte, materie prime e prodotti finiti, su beni acquistati con il finanziamento concesso e su crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni garantiti da privilegio.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 14631/2015

In materia di credito agrario, il mutuo di cui all'art. 44, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, come sostituito dall'art. 1 del d.l. n. 1 del 1994, convertito nella l. n. 135 del 1994, ha, quale finalità, il finanziamento dell'impresa in sé considerata, a prescindere dalla persona fisica dell'imprenditore, sicché il privilegio legale speciale sui frutti pendenti, di cui alla lett. a) della norma, grava anche sulle annate ulteriori fino all'estinzione del credito garantito, ed è opponibile ai terzi ai sensi dell'art. 2747, comma 2, c.c., senza necessità di trascrizione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14631 del 14 luglio 2015)

2Cass. civ. n. 2901/1975

La funzione concreta del privilegio si rivela non già nei confronti del debitore (che, se chiamato a rispondere solo dal creditore privilegiato, risponde anche con il resto dei suoi beni, pur se quegli è tenuto ad agire previamente sui beni che sono oggetto del privilegio), ma nei confronti dei creditori concorrenti. In materia, quindi, l'onere della prova va riguardato non tanto nel rapporto fra creditore privilegiato e debitore, quanto nel rapporto fra il creditore predetto e i creditori concorrenti, e poiché a favore di questi sta il principio della par condicio (che è immanente alla esecuzione concorsuale ed opera dalla qualificazione fino alla concreta collocazione dei crediti), derogabile appunto solo in presenza di cause legittime di prelazione, colui il quale invoca quest'ultima ha l'onere di dimostrare non solo l'astratta natura privilegiata dei credito, ma anche i presupposti necessari per l'esercizio concreto del privilegio, indicando i beni che ne sono colpiti e provando la loro esistenza fra i beni assoggettati all'espropriazione.–Nel rapporto fra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e la prova dei fatti estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima, allorché pertanto, si renda necessario un apposito giudizio per fare accertare che non sussistono le condizioni perché un privilegio speciale possa essere utilmente esercitato in una data esecuzione concorsuale, il fatto che il giudizio venga promosso dal debitore, nel presupposto che quelle condizioni mancano perché l'oggetto del privilegio non è stato coinvolto nell'esecuzione, non fa sorgere a carico suo l'onere della prova (di un preteso fatto estintivo del privilegio medesimo). Peraltro, non è neppure esatto parlare di un fatto estintivo, allorché si discuta non della natura privilegiata, o meno, del credito, bensì dell'esercizio del privilegio in concreto, non avendo il privilegio speciale alcuna rilevanza prima dell'inizio di una esecuzione che ne abbia coinvolto concretamente l'oggetto (mentre di fatto estintivo in senso proprio potrebbe parlarsi con riferimento alla mancanza sopravvenuta di quell'oggetto ad esempio per perimento dopo l'inizio dell'esecuzione che lo abbia già coinvolto). Spetta, pertanto al creditore che si fa ad esercitare il privilegio speciale, dimostrare che i beni su cui il privilegio grava sono stati assoggettati ad esecuzione.–Quando un credito sorga assistito da un privilegio speciale, la possibilità concreta di esercitare la prelazione, nonché l'interesse all'esercizio di essa, si verificano nell'esecuzione cui concorrano altri creditori. Pertanto, indipendentemente dalle ipotesi di eventuali conflitti con terzi che abbiano acquistato diritti dopo la nascita del privilegio speciale (art. 2747 ultimo comma c.c.), questo non può essere esercitato nei confronti del debitore e sul suo patrimonio quando i beni che ne sono gravati non esistano più nel patrimonio stesso, quale che sia la causa della loro mancanza. Nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni, l'esecuzione diventa attuale quando, verificatisi con l'omologazione del concordato gli effetti della relativa proposta, la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio ceduto viene trasferita agli organi della liquidazione per i fini di quest'ultima. Pertanto, è alla data della sentenza di omologazione (esecutiva in virtù degli artt. 181 e 130 della legge fallimentare) che occorre fare riferimento per accertare se e su quali dei beni originariamente gravati dal privilegio questo possa essere esercitato, salvo poi ad attendere l'esito, più o meno fruttuoso della liquidazione per vedere in quanta parte, sul ricavato dei beni stessi, il credito possa essere utilmente collocato, secondo il grado della prelazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2901 del 25 luglio 1975)