Articolo 2750 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali

Dispositivo

I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione [c. nav. 548-561, 1022].

Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto (1).

Note

(1) Si vedano a tal proposito:- l'art. 7, D. lgs. lgt. 1 novembre 1944, n. 367 (poi sostituitoexart. 3 D. lgs. C.p.S. 1 ottobre 1947, n. 1075);- l'art. 40, L. 25 luglio 1952, n. 949 (Sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione);- gli artt.43 ss., D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario);- l'art. 8, D. lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (T.U. imposte ipotecaria e catastale);- l'art. 17, L. 17 febbraio 1982, n. 41 (Pesca marittima);- l'art. 37 nonies, L. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici);- l'art. 43, D. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (T.U beni culturali e ambientali);- l'art. 24, L. 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);- l'art. 155 (Norme per la sostituzione della lira con l'euro), L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);- l'art. 245, D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia);- gli artt. 9 e 42, L. 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 5945/1982

I privilegi marittimi ed aeronautici sono regolati esclusivamente dalle norme del codice della navigazione, sulle quali non ha inciso in senso abrogativo o modificativo la L. 29 luglio 197.5, n. 426 che ha modificato alcune norme del codice civile in materia di privilegi, e pertanto, anche dopo l'entrata in vigore della legge suddetta, i privilegi previsti dal codice della navigazione vanno collocati con priorità rispetto a quelli previsti dal codice civile, ed in particolare a quelli indicati dall'art. 2777 dello stesso codice.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5945 del 11 novembre 1982)

2Cass. civ. n. 3569/1974

L'art. 3 D.L.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075, istitutivo di un privilegio speciale sui beni aziendali del debitore a garanzia di crediti derivanti da finanziamenti effettuati da determinati istituti, nel disporre che esso non prevale sui privilegi preesistenti alle annotazioni di cui ai commi successivi, si riferisce ai privilegi speciali e non anche a quelli generali, solo i primi essendo suscettibili di avere un'autonoma consistenza indipendentemente dall'attualità del concorso dei creditori.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3569 del 12 novembre 1974)