Articolo 2749 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Estensione del privilegio

Dispositivo

Note

(1) La disciplina relativa ai privilegi viene applicata in via estensiva anche a tutte le spese che il creditore pone in essere nel corso di un'eventuale processo di esecuzione, sia nel caso in cui questo venga iniziato da altri (ipotesi a cui deve ritenersi esplicitamente riferibile la norma), sia nel caso in cui venga intrapreso dal creditore medesimoexart.491 c.p.c.

(2) La disposizione stabilisce espressamente che il creditore privilegiato risulta preferito rispetto a quello pignoratizio (v.2784): infatti, per quest'ultimo, viene fatto riferimento solamente agli interessi dovuti per l'anno in corso e per il precedente (v.2741).

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 29601/2025

2Cass. civ. n. 22778/2025

3Cass. civ. n. 515/2025

4Cass. civ. n. 16084/2012

5Cass. civ. n. 2997/1999

6Cass. civ. n. 7396/1983

7Cass. civ. n. 1670/1982