Articolo 2753 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
Dispositivo
(1)Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti [2778], n. 1] (2).
Note
(1) Articolo così modificatoexart. 4, L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2) La tutela offerta dalla norma attribuisce il privilegio generale ai beni di proprietà del datore di lavoro ed è relativa alle assicurazioni cosiddette sociali, individuate dalla legge e dai contratti collettivi obbligatori, non estendendosi di conseguenza a quelle non obbligatorie.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 33787/2022
In tema di accertamento del passivo, il credito sorto in virtù del mancato versamento dei contributi integrativi vantato dalla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA) è assistito da privilegio ex artt. 2753 e 2754 c.c., operando il predetto ente quale prestatore di una forma di previdenza sociale obbligatoria in favore dei propri iscritti.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 33787 del 16 novembre 2022)
2Cass. civ. n. 3878/2019
La causa del credito, in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle relative fonti di finanziamento. Detto fine non può dirsi tutelato dagli enti privati che, pur portatori di interessi collettivi, gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati all'Ente nazionale di previdenza e di Assistenza Farmacisti, da parte di un iscritto dichiarato fallito, hanno rango chirografario e non sono assistiti dal predetto privilegio, in quanto non sono dovuti "ex lege", trovando, piuttosto, fonte nella contrattazione collettiva.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 3878 del 8 febbraio 2019)
3Cass. civ. n. 25173/2015
La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, alla Cassa Edile non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non "ex lege" ma in forza della contrattazione collettiva.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25173 del 14 dicembre 2015)
4Cass. civ. n. 12821/1998
La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine che, invece, non sono diretti a tutelare i rapporti di assicurazione privata (qualificazione che ricomprende anche quelli attinenti alle prestazioni integrative previdenziali ed assistenziali). Restano, pertanto, al di fuori del predetto privilegio i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito. al Fipdai (fondo integrativo di previdenza per i dirigenti di aziende industriali), cui erano dovuti nonex legea condizioni prefissate (come nel caso del rapporto giuridico di assicurazione sociale), ma in forza della contrattazione collettiva relativa al personale dirigenziale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12821 del 23 dicembre 1998)
5Cass. civ. n. 4675/1994
Per i crediti assistiti da privilegio ammessi al passivo del fallimento, derivanti dal mancato pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, decorrono per il tempo successivo al fallimento interessi chirografari in misura legale, fino al momento dell'avvenuta liquidazione del patrimonio mobiliare del fallito (da intendersi assimilati ad interessi corrispettivi e compensativi) e non interessi moratori.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4675 del 13 maggio 1994)
6Cass. civ. n. 1435/1993
L'espressione «datore di lavoro», contenuta negli artt. 2753 e 2754 c.c., comprende tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali obbligatori, senza alcuna distinzione in base alla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, con la conseguenza che l'ivi previsto privilegio generale sui mobili opera anche con riguardo a crediti contributivi afferenti alla posizione assicurativa di lavoratori autonomi e, pertanto, si estende a presidio di quelli propri dell'Enasarco.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1435 del 5 febbraio 1993)