Articolo 2754 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione

Dispositivo

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituitoexart. 4, L. 29 luglio 1975, n. 426.

(2) Le assicurazioni a cui la disposizione fa riferimento sono quelle non stipulate liberamente dai soggetti e relative, ad esempio, alla tubercolosi, alla disoccupazione e alla maternità, per le quali il privilegio generale mobiliare viene così posto a carico del datore di lavoro.

(3) La parte della disposizione relativa agli accessori deve essere intesa in riferimento alle somme cosiddette aggiuntive e supplementari, stabilite nell'ambito delle suddette assicurazioni sociali nell'ipotesi del mancato saldo dei contributi da parte del datore di lavoro, sul quale grava perciò il privilegio.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 521/2020

2Cass. civ. n. 399/2020

3Cass. civ. n. 3878/2019

4Cass. civ. n. 25173/2015

5Cass. civ. n. 20006/2010

6Cass. civ. n. 2271/1991