Articolo 2761 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario

Dispositivo

Note

(1) L'orientamento giurisprudenziale maggioritario reputa che la disciplina del presente articolo non debba considerarsi applicabile nè ai crediti inerenti al trasporto di persone, nè a quelli discendenti dal trasporto di tipo marittimo o aeronautico.

(2) I crediti tutelati sono quelli che discendono dal contratto di trasporto e dalle spese che sono state anticipate dal vettore, con la previsione che successivamente le cose trasportate saranno l'oggetto del privilegio. Nell'ipotesi di un contratto di mandato, i privilegi generali sono posti sui rimborsi delle anticipazioni, sui compensi e su risarcimenti dei danni eventualmente subiti dal mandatario durante il compimento della prestazione e in ragione di questa (v.1720), poiché il legislatore stabilisce che chi fornisce una prestazione d'opera non per sè ma in favore di altri merita una tutela adeguata.

(3) L'ultimo comma della presente disposizione fornisce la causa di prelazione, nella forma del privilegio, nelle ipotesi dei contratti di deposito e di sequestro convenzionale al fine di tutelare i crediti di depositario e sequestratario. A tali privilegi viene inoltre estesa la disciplina del comma 3 dell'art. 2756.

(4) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 30-bis, comma 1, lettera e), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 5148/2026

2Cass. civ. n. 7152/2012

3Cass. civ. n. 27044/2006

4Cass. civ. n. 3108/1998