Articolo 2762 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Privilegio del venditore di macchine

Dispositivo

Note

(1) Nell'ambito di questa disposizione, la trascrizione dispiega efficacia costitutiva e senza valore retroattivo, con la naturale conseguenza che, nel caso in cui venga compiuta in un momento successivo al pignoramento o alla sentenza di fallimento, il privilegio non pregiudica la massa fallimentare o quella dei creditori pignoranti che siano intervenuti nel corso del processo di esecuzione.

(2) L'opinione giurisprudenziale prevalente considera tale espressione nell'accezione più ampia, ricomprendendo quindi nell'aggettivo "fraudolenta" qualsiasi tipologia di sottrazione dolosa, che si tratti di furto semplice o aggravato.

(3) Si veda la L. 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 8544/2003