Articolo 2764 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Crediti del locatore di immobili

Dispositivo

Note

(1) La norma ha carattere eccezionale e pertanto non può essere estesa a casi affini non contemplati: il privilegio tutela esplicitamente i crediti in capo al locatore di immobili urbani nei confronti del conduttore (le pigioni) e quelli del locatore di fondi rustici nei confronti dell'affittuario (i fitti). Inoltre, sono tutelati tutti i beni in qualche modo legati al bene immobile e quelli utili alla coltivazione del fondo, anche se appartengono al subconduttore o vengano asportate dall'immobile, purché, tuttavia, il locatore ne domandi il sequestro conservativo secondo le apposite scadenze. Ècomune opinione in giurisprudenza cheanche i terzi in buona fede mantengano comunque i propri diritti acquisiti sui beni che formano oggetto di privilegio.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 10387/2012

2Cass. civ. n. 2257/1974