Articolo 2765 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Crediti derivanti dai contratti di mezzadrìa e di colonìa

Dispositivo

Note

(1) La disposizione, ormai desueta in forza dell'implicita abrogazione da parte della citata L. 203/1982, poneva una causa di prelazione, nella forma del privilegio, nell'ambito dei rapporti di mezzadria e colonia, sopra i frutti dovuti al concedente ed al colono, alla condizione che i frutti restassero all'interno del fondo, e anche sopra tutti quei beni utili per coltivare il suddetto fondo.