Articolo 2785 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Rinvio a leggi speciali
Dispositivo
Le disposizioni del presente Capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni (1).
Note
(1) Si vedano gli articoli48 e152, D.lsg. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario).