Articolo 2786 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Costituzione

Dispositivo

Note

(1) Oltre alla consegna del bene pignoratizio al creditore, affinché la nascita del diritto sia completa, è necessaria anche la notifica per i crediti e l'annotazione nei registri appositi per i titoli di credito nominativi (ad esempio nel caso di azioni societarie).

(2) Se la consegna del bene pignoratizio è fatta ad un terzo, ipotesi espressamente concessa dalla norma, si instaura un rapporto di deposito (v.1766), in forza del quale l'obbligo principale di custodia del bene medesimo grava esclusivamente sul terzo (depositario), lasciando immune da responsabilità il creditore pignoratizio. Nel caso in cui invece entrambe le parti del rapporto di pegno diventino custodi del bene, si sottolinea che al debitore non è consentito l'utilizzo del bene senza la collaborazione del creditore.

(3) Le cause di estinzione del pegno sono: il perimento del bene (con la relativa distruzione dello stesso); la rinuncia alla garanzia da parte del creditore; la verificazione dell'ipotesi di confusioneexart.1253(ad esempio nel momento in cui il creditore pignoratizio acquista il bene soggetto a pegno); ed infine la prescrizione (v.2934), o l'avvenuta scadenza del termine o la realizzazione di un'eventuale condizione risolutiva (v.1553) a carico del pegno.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 19505/2024

2Cass. civ. n. 6549/2023

3Cass. civ. n. 2120/2014

4Cass. civ. n. 17477/2012

5Cass. civ. n. 4766/2007

6Cass. civ. n. 19059/2006

7Cass. civ. n. 8517/1998

8Cass. civ. n. 3942/1995

9Cass. civ. n. 5353/1987