Articolo 2788 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prelazione per il credito degli interessi

Dispositivo

Note

(1) E' doveroso citare un orientamento giurisprudenziale a sostegno dell'ipotesi che il privilegio non possa essere esteso agli interessi maturati anteriormente all'anno in corso. Tuttavia, la maggior parte della giurisprudenza afferma che la prelazione si allarghi su tutti gli interessi, in virtù di un'interpretazione differente della congiunzione "anche" indicata al comma 1 del presente articolo, con la conseguenza che secondo tale teoria non dovrebbe considerarsi nemmeno la limitazione posta di due annualità anterioriexart.2855, in relazione all'ipoteca (v.2808).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 775/2013

2Cass. civ. n. 2147/1991