Articolo 2789 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio

Dispositivo

Note

(1) Per le azioni possessorie più importanti, ossia l'azione cosiddetta di manutenzione (v.1170) e quella di reintegrazione (o di spoglio, v.1168,1169) è legittimato attivamente il creditore pignoratizio in prima persona; mentre, per quanto riguarda la tradizionale azione petitoria, ossia quella di rivendicazione, lo stesso è legittimato solamente nell'ipotesi in cui l'azione può essere esercitata dal debitore concedente.Quando, perciò, il concedente abbia alienato a terzi il bene pignorato, oppure abbia acquistato il medesimoa non dominoemala fide, senza quindi acquisirne la proprietà, il creditore non ha facoltà di avvalersi dell'azione di rivendicazione.Si deve specificare che le azioni possessorie assicurano una tutela di carattere soltanto provvisorio, in quanto colui che soccombe nel giudizio in questione può successivamente esperirne uno petitorio, ma il primo deve essere già definito e la decisione eseguita (cosiddetto divieto di cumulo del giudizio petitorio con quello possessorioexart.705, comma 1 c.p.c.).