Articolo 2792 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Divieto di uso e disposizione della cosa
Dispositivo
Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa [1770], [2803], salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa (1) [2790]. Egli non può darla in pegno (2) [2784] o concederne ad altri il godimento.
In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale [2791], [2802].
Note
(1) Deroga al divieto d'uso si riscontra, ad esempio, nel cosiddetto pegno d'azienda (in quanto universalità di mobili sottoponibile a garanzia).Il divieto non può poi essere applicato all'ipotesi del pegno cosiddetto irregolare, avente cioè ad oggetto cose fungibili, delle quali il creditore acquista la proprietà vera e propria, con l'obbligo di restituire iltantundem eiusdem generis(altrettante cose dello stesso genere e qualità).
(2) L'opinione giurisprudenziale prevalente considera in ogni caso vietato il cosiddetto subpegno; una minoranza lo ritiene invece ammissibile, anche se esclusivamente con il consenso del debitore concedente.Unanimemente riconosciuta è comunque l'assenza di qualsiasi effetto dell'eventuale subpegno costituito dal creditore pignoratizio nei confronti del concedente.