Articolo 2791 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pegno di cosa fruttifera

Dispositivo

Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale (1).

Note

(1) La norma fa salvo l'eventuale patto contrario stipulato tra le parti, nel qual caso i frutti rimangono in capo al debitore. Negli altri casi, il creditore, per appropriarsi dei frutti derivanti dal bene sottoposto a pegno, di regola deve procedere alla vendita di questi osservando le modalità sancite dagli artt.2796 e2797, potendo tuttavia farli propri direttamente nel momento in cui il valore degli stessi sia stato già anteriormente stimato. I frutti vanno poi considerati, seguendo l'ordine di imputazione dettato, prima alle spese e agli interessi e solo successivamente al capitale (v. art. 2802).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 3794/2008

In materia di pegno irregolare di denaro, la circostanza che il creditore, avendo acquisito la disponibilità del denaro, si trovi a godere degli interessi, fa sì che il ricavato debba essere imputato a deconto prima delle spese, poi degli interessi e poi del capitale dovuti dal debitore (come si argomenta dall'art. 2791 c.c.), ma non sospende automaticamente il corso degli interessi sul debito garantito, il cui tasso, peraltro, non necessariamente corrisponde a quello degli interessi che maturano sulle somme date in pegno.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3794 del 15 febbraio 2008)

2Cass. civ. n. 3266/1974

Ancorché la cosa data in pegno sia, per sua natura, infruttifera, la prelazione del creditore si estende, ai sensi dell'art. 2791 c.c., agli interessi della somma ricavata in sede di vendita anticipata della cosa stessa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3266 del 29 ottobre 1974)