Articolo 2802 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche

Dispositivo

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale [2791] (1). Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.

Note

(1) In tali ipotesi di applicazione della regola dell'attivazione giuridica in capo al creditore pignoratizio, egli si atteggia come unusufruttuario (v.978).