Articolo 2803 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Riscossione del credito dato in pegno

Dispositivo

Note

(1) Se il credito garantito non è ancora addivenuto a scadenza, il creditore pignoratizio procede adempiendo il proprio obbligo di riscossione del credito ricevuto in pegno attraverso un giudizio di cognizione o di esecuzione, e depositando successivamente l'oggetto in caso di espressa richiesta da parte del debitore. Nell'ipotesi in cui, invece, il credito pignoratizio risulti essere già scaduto, il creditore pignoratizio può trattenere sul credito dato in garanzia e riscosso la somma sulla quale ottenere soddisfazione alle proprie pretese, se si tratta di denaro, se invece si tratta di cose diverse, può farla vendere o chiederne direttamente l'assegnazionein virtù degli articoli2797 e2798. Nel caso in cui non vi sia un'iniziativa da parte del creditore pignoratizio per ottenere la riscossione del credito, il debitore potrà agiresua sponte, tramite un procedimento di cognizione o di esecuzione, anche se, tuttavia, egli non potrà raggiungere l'ottenimento della somma, la quale in ogni caso verrà consegnata nelle mani del creditore pignoratizio o in quelle di un depositario eletto tale dal giudice, nell'ipotesi in cui il creditore non accetti di riceverla.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3674/2014