Articolo 2805 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno

Dispositivo

Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore [1250], [1254].

Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente [1248] (1).

Note

(1) Il fatto che il debitore del credito soggetto a pegno non possa opporre al creditore pignoratizio la compensazione, non gli impedisce di avvalersi di tutte le altre differenti eccezioni, con l'unica condizione dell'impossibilità di utilizzo di quelle per le quali sia stata posta in essere una rinunciaad hoc.