Articolo 2804 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

Dispositivo

Note

(1) Si deve specificare che nel caso in cui si applichi la disciplina relativa all'assegnazione del credito pignoratizio, non si produce alcun problema se tale credito ha ad oggetto denaro. Qualora, invece, l'oggetto del pegno sia un bene, l'orientamento giurisprudenziale prevalente reputa necessario che si operi una stima del medesimo, essendo assolutamente minoritaria l'opinione che l'assegnazione possa trovare luogo solo nel caso in cui oggetto pignoratizio risulti un credito di denaro.