Articolo 2811 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Miglioramenti e accessioni
Dispositivo
L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge [2816], [2864], [2873] (1).
Note
(1) L'ipoteca viene pertanto estesa a ricomprendere anche i miglioramenti e le accessioni dell'immobile soggetto a ipoteca. Per miglioramenti si intendono tutti quei cambiamenti fisici e materiali che producono un aumento del valore dellaresprincipale, mentre le accessioni riguardano i beni che appunto accedono al bene ipotecato, come ad esempio gli incrementi fluviali (v. art. 941-946). Oltre alle accessioni si devono inoltre considerare anche le piantagioni e i frutti (v.820) del medesimo fondo ipotecato.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 21993/2019
L'ipoteca iscritta sul terreno sul quale insiste, già al momento della costituzione della garanzia, un capannone industriale si estende anche alla costruzione in virtù del principio della normale estensione dell'ipoteca all'intero immobile, nei limiti in cui si estende il diritto di proprietà ai sensi dell'art. 840 c.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto alla società di leasing, che aveva acquistato e concesso in locazione finanziaria un capannone industriale, il diritto di ottenere dall'utilizzatrice il rimborso della somma erogata per la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta sul terreno al quale era incorporato il capannone). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/12/2017).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 21993 del 3 settembre 2019)
2Cass. civ. n. 2355/1978
La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estende automaticamente, e, quindi, anche in difetto di un'espressa istanza in tal senso del creditore medesimo, ai frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento (nella specie, canoni di locazione), agli interessi eventualmente maturati su detti frutti, agli interessi maturati sulla somma realizzata dalla vendita del bene. Tale principio, il quale, nell'esecuzione individuale, è evincibile dal combinato disposto dagli artt. 2808, 2811, 2812 c.c., 509, 558, 559 e 594 c.p.c., deve infatti ritenersi operante, in difetto di contraria previsione, anche nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, in quanto non incompatibile con le norme ed i caratteri peculiari della stessa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2355 del 14 maggio 1978)