Articolo 2813 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pericolo di danno alle cose ipotecate
Dispositivo
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati [1186], [2743] (1), il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia [2795] (2).
Note
(1) La tutela di carattere preventivo viene generalmente attivata su richiesta del creditore, anche nell'ipotesi in cui si temano gli effetti di determinate situazioni naturali (ad esempio un'inondazione o un incendio) rispetto ai quali il debitore o il terzo non forniscano adeguate garanzie allo scopo di cancellare o quanto meno ridurre l'eventuale rischio che possa colpire la cosa soggetta ad ipoteca.
(2) Nel caso in cui laressottoposta a garanzia ipotecaria rischi di subire una effettiva diminuzione del proprio valore di mercato, che non risulti però consistente al punto tale da rendere insufficiente la soddisfazione della pretesa creditoria, il creditore stesso può rivolgersi all'autorità giudiziaria perché disponga la cessazione degli atti pregiudizievoli oppure faccia adottare le necessarie cautele.