Articolo 2821 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Concessione d'ipoteca
Dispositivo
L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità [2882]; c. nav. 41] (1).
Non può essere concessa per testamento (2).
Note
(1) L'ipoteca volontaria stabilita dalla disposizione può sorgere da un accordo contrattuale oppure da una dichiarazione unilaterale, entrambe richiedenti la forma scrittaad substantiame contenenti obbligatoriamente indicazioni idonee ad individuare esattamente l'immobile su cui si concede ipoteca (v. art. 2826). Se si configura il caso della dichiarazione unilaterale, essa è recettizia e deve quindi essere portata a conoscenza dell'oblato per poter produrre i suoi effetti.
(2) Si esclude la possibilità che l'iscrizione ipotecaria possa essere iscritta in forza di un testamento per non dar modo al debitore di alterare la situazione dei suoi creditori con riferimento al momento in cui cesserà di vivere, accordando preferenza all'uno in danno di altri, in quanto il legislatore tende a garantire il principio dellapar condicio creditorumanche all'epoca dell'apertura della successione (v. art. 1821, comma 2).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 19963/2005
L'atto costitutivo d'ipoteca si configura ordinariamente come negozio unilaterale, potendo constare anche della sola volontà del concedente, senza che vi sia bisogno, per la nascita del vincolo, dell'accettazione del creditore, la quale fa invece assumere al negozio struttura contrattuale, come risultante di un accordo bilaterale tra concedente e beneficiario; in ogni caso, il rapporto che ne deriva intercorre esclusivamente tra il creditore ed il datore d'ipoteca, ed il debitore ne è parte esclusivamente nell'ipotesi in cui abbia concesso ipoteca su un bene che gli appartiene, mentre vi rimane estraneo nell'ipotesi in cui l'ipoteca sia stata data da un terzo; in quest'ultimo caso, benché il rapporto si richiami all'obbligazione principale e sia stato costituito con riferimento alla sua persona, il debitore non assume la posizione di litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria proposta nei confronti dell'atto costitutivo d'ipoteca, che dev'essere promosso esclusivamente nei confronti delle parti del rapporto ipotecario, le sole aventi interesse alla conservazione dell'efficacia della garanzia.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19963 del 14 ottobre 2005)
2Cass. civ. n. 7384/1993
La concessione dell'ipoteca può avvenire sia per atto pubblico che per scrittura privata (art. 2821, primo comma, c.c.), con la conseguenza che la procura, che conferisca al rappresentante il potere di concedere ipoteca sui beni del rappresentato, può rivestire la forma della scrittura privata autenticata.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7384 del 6 luglio 1993)