Articolo 2822 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ipoteca su beni altrui

Dispositivo

Note

(1) L'ipoteca posta su cosa altrui si ritiene irrevocabile e ha efficacia obbligatoria: chi l'ha concessa è tenuto perciò a procurare al creditore l'acquisto del diritto d'ipoteca, attraverso l'acquisto della cosa. L'iscrizione, in ogni caso, può essere validamente effettuata soltanto dopo che il bene sia entrato nel patrimonio del costituente. Si specifica, tuttavia, che non può ritenersi valida una concessione di ipoteca inerente a beni appartenenti ad una successione ancora non esistente (il cosiddetto divieto di patti successoriexart.458).

(2) Tale ratifica deve obbligatoriamente essere prodotta nella stessa forma dell'atto attraverso il quale vi è stata la concessione dell'ipoteca: infatti, proprio per questo, al conservatore deve essere presentato il documento in forma autentica, in forza del quale risulti senza alcun dubbio la ratifica per iscritto.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 7674/1991