Articolo 2828 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale
Dispositivo
L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili [812] appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista [2822], [2823] (1).
Note
(1) Nel caso in cui l'iscrizione venga posta in essere prima che il bene immobile ad essa soggetto sia entrato a far parte del patrimonio del debitore, la garanzia deve essere considerata priva di qualsiasi affetto, a nulla valendo nemmeno la successiva convalida.