Articolo 2829 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Iscrizione sui beni del defunto
Dispositivo
L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro [2648], [2660], [2851] (1).
Note
(1) In forza dell'art. 2648 l'erede subentra nella medesima posizione giuridica del defunto; manca, pertanto, una duplicità di acquisti e l'iscrizione deve essere eseguita direttamente contro l'erede.