Articolo 2839 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca
Dispositivo
Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale (1).
La nota deve indicare:
- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore d'ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III, e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.
Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'articolo [2831]. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;
- il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari (2);
- il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
- l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa [2838];
- gli interessi e le annualità che il credito produce [2855];
- il tempo della esigibilità;
- la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'articolo [2826] [2841]; c. nav. 569].
Note
(1) L'orientamento giurisprudenziale prevalente ha espresso la convinzione che in caso di assenza della sottoscrizione della nota, l'iscrizione debba considerarsi nulla, perciò improduttiva di qualsiasi effetto.
(2) Si specifica che nel contenuto della nota deve essere citato il domicilio scelto dal creditore, per far sì che sia esplicitato il luogo in cui devono essere effettuate le notificazioni. Tuttavia, l'opinione prevalente in dottrina ritiene che tale indicazione non comporti la nullità dell'iscrizione, nel momento in cui non venga rispettata, così come la prescrizione del n. 5.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 2339/2024
In tema di accertamento del passivo in sede fallimentare, la nota di iscrizione ipotecaria costituisce un documento indefettibile ai fini della prova della garanzia ipotecaria del credito così insinuato, non altrimenti surrogabile da parte del richiedente l'ammissione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2339 del 12 febbraio 2024)
2Cass. civ. n. 3618/1997
In tema di mutuo condizionato in un'operazione di credito edilizio, la mancata annotazione dell'avvenuta erogazione successiva all'iscrizione ipotecaria e nei limiti di essa non muta gli effetti e l'estensione dell'iscrizione ipotecaria originaria, né assume rilievo condizionante sospensivo rispetto all'originaria iscrizione. Quest'ultima, in quanto sin dall'origine pienamente costitutiva della funzione di garanzia e volta a dare grado e copertura garantistica immediata al credito futuro (purché nell'ambito quantitativo dell'avvenuta iscrizione) rimane pienamente opponibile ai terzi acquirenti dell'immobile gravato, mentre l'effetto della mancata annotazione è quello di onerare il creditore (la cui entità attuale del credito non risulti dall'annotazione) della prova dell'esistenza e dell'entità del credito stesso, nonché della sua riferibilità al titolo ed al rapporto in base al quale l'iscrizione avvenne.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3618 del 24 aprile 1997)
3Cass. civ. n. 7025/1994
La norma dell'art. 2839, n. 5, c.c., secondo cui la nota per l'iscrizione dell'ipoteca deve contenere l'indicazione degli interessi e le annualità che il credito produce si riferisce agli interessi cosiddetti moratori o corrispettivi (artt. 1282, 1224, comma 1, c.c.) prodotti dalla somma capitale per la quale l'iscrizione è presa, non già agli interessi «compensativi», in quanto questi ultimi costituiscono una componente del danno e non sono prodotti dalla somma rappresentante il credito per «capitale», con la conseguenza che possono essere legittimamente compresi nella somma complessiva indicata dal creditore nella nota medesima (art. 2839, n. 4, c.c.).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7025 del 27 luglio 1994)