Articolo 2840 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Certificato dell'iscrizione

Dispositivo

Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.

I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall'articolo [2664] (1).

Note

(1) Attraverso la restituzione della nota al richiedente viene dimostrata l'avvenuta iscrizione e reso palese il numero progressivo d'ordine che identifica chi ha provveduto alla formalità anteriormente, mentre la custodia tramite deposito avviene negli archivi immobiliari e funge da tutela per chi ne voglia prendere visione.