Articolo 2844 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Azioni e notificazioni

Dispositivo

Note

(1) La disposizione è strettamente collegata alla norma dell'articolo2839 n. 2, la quale indica la necessità dell'elezione, da parte del creditore, di un domicilio nella circoscrizione del tribunale ove ha sede l'ufficio dei registri immobiliare competente. Tale elezione deve essere esercitata mediante un atto scritto e in relazione al compimento di determinati affari da parte del soggetto interessato.