Articolo 2845 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore
Dispositivo
Se l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine [2008], le citazioni e notificazioni previste dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma degli articoli [2831] e [2839], salvo che dai registri risulti l'annotazione a favore di un possessore successivo.
Se si tratta di obbligazioni al portatore [2003], le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome è annotato in margine all'iscrizione [2831]. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese [2188] e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall'autorità giudiziaria (1).
Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall'autorità giudiziaria [78] c.p.c.]. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.
Note
(1) La notificazione posta in essere per l'iscrizione derivante da un titolo all'ordine va effettuata nei confronti dell'attuale possessore, mentre l'iscrizione che discende da un titolo al portatore deve essere fatta verso il rappresentante degli obbligazionisti, il cui nome viene pertanto annotato a margine dell'iscrizione medesima (v. art. 2831).