Articolo 2858 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Facoltà del terzo acquirente
Dispositivo
Il terzo acquirente dei beni ipotecati (1), che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti [2827] ss.], può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile [602] c.p.c. ss.] (2).
Note
(1) L'ipoteca ha efficacia anche nei confronti di colui che acquista l'immobile gravato da tale garanzia, posteriormente all'iscrizione (res transit cum onere suo). Costui, tuttavia, non è obbligato personalmente con tutti i suoi beni: i creditori che abbiano iscritto ipoteca sull'immobile acquistato possono solamente procedere alla richiesta di espropriazione dello stesso bene anche dopo il suo trasferimento in proprietà del terzo.Il legislatore ritiene pertanto il terzo acquirente meritevole di considerazione, senza peraltro sacrificare i diritti dei creditori.
(2) Il terzo acquirente può aver acquistato l'immobile sia a titolo derivativo sia a titolo originario, ma non è considerato tale quel soggetto il cui titolo sia soggetto ad una condizione sospensivaexart.1353.L'eventuale procedura di espropriazione viene attuata dal creditore nei confronti del terzo in questione seguendo la disciplina dettata dal codice di procedura civile, con l'unica diversità che il titolo esecutivo ed il precetto devono essere notificati anche al terzo acquirente, la cui opinione deve essere sentita ogni volta che sia sentito il debitore.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 264/2006
In tema di mutuo ipotecario, agli effetti dell'azione di risarcimento dei danni, il terzo acquirente di immobili ipotecati - cui l'art. 2858 cod. civ. attribuisce il diritto potestativo di pagare i creditori iscritti ovvero di rilasciare i beni ovvero di liberarli dalle ipoteche - deve dimostrare di avere effettivamente tenuto una di tali condotte, dovendosi distinguere, in mancanza di prova di un effettivo pregiudizio, tra pericolo di danno e pericolo che determina un danno attuale, come nel caso di impossibilità o di ritardo nel rivendere il bene a terzi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la congruità della motivazione della sentenza impugnata che aveva accertata l'insussistenza dell'attualità del danno dedotto dal terzo acquirente dei beni ipotecati, siccome individuato nel mero pericolo di esecuzione da parte del creditore ipotecario e nella permanenza del vincolo che, pur potendo agire sulla commerciabilità dei beni stessi, avrebbe richiesto la prova concreta della mancata vendita o delle difficoltà incontrate nella vendita stessa).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 264 del 11 gennaio 2006)
2Cass. civ. n. 6123/2000
Agli effetti dell'azione di risarcimento dei danni, il terzo acquirente di immobili ipotecari — cui l'art. 2858 c.c. attribuisce il diritto potestativo di pagare i creditori iscritti ovvero di rilasciare i beni ovvero di liberarli dalle ipoteche — deve dimostrare di avere effettivamente tenuto una di tali condotte, dovendosi distinguere in mancanza di prova di un effettivo pregiudizio, tra pericolo di danno e pericolo che determina un danno attuale come nel caso di impossibilità o di ritardo nel rivendere il bene a terzi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6123 del 12 maggio 2000)
3Cass. civ. n. 6052/1995
Il terzo acquirente di un bene gravato di ipoteca non assume alcuna obbligazione nei confronti del creditore garantito dall'ipoteca, pertanto non è ammissibile nei suoi confronti una condanna ad adempiere le obbligazioni nascenti dal rapporto con riferimento al quale è stata concessa l'ipoteca stessa. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che aveva condannato il terzo acquirente di un immobile ipotecato al pagamento degli interessi prodotti dal credito a garanzia del quale era stata concessa l'ipoteca).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6052 del 30 maggio 1995)