Articolo 2859 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Eccezioni opponibili dal terzo acquirente
Dispositivo
Se la domanda diretta a ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, questi, ove non abbia preso parte al giudizio, può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna [2870] (1).
Le eccezioni suddette però non sospendono il corso dei termini stabiliti per la liberazione del bene dalle ipoteche [2889]; [792] c.p.c.] (2).
Note
(1) Relativamente alle eccezioni opponibili dal terzo acquirente del bene immobile sottoposto a garanzia, ed estendibili anche al terzo datore di ipoteca ai sensi dell'art. 2868, possono venirsi a creare due ipotesi a seconda che il terzo abbia partecipato o meno al processo volto ad ottenere la condanna del debitore. Nel caso in cui egli sia stato convocato in giudizio, avrà la facoltà di opporre al creditore unicamente le eccezioni a quest'ultimo concesse, a lui derivanti dalla surrogazione posteriore alla condanna. Qualora, invece, il terzo non abbia preso parte al processo, potrà opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto porre in essere il debitore.
(2) Tale comma è finalizzato a fornire una forma di tutela ai creditori, perché possano venire a conoscenza delle scelte che il terzo vuole effettuare in relazione al procedimento di liberazione dell'immobile dalle ipoteche (la cosiddetta purgazione dell'ipotecaexart.2889).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 9396/2024
L'art. 2859 c.c. subordina la possibilità, per il terzo acquirente di bene ipotecato, di opporre al creditore tutte le eccezioni che il debitore avrebbe potuto sollevare soltanto all'anteriorità della trascrizione dell'atto di acquisto rispetto alla domanda diretta a ottenere la condanna del debitore, senza che rilevi la buona fede dell'acquirente.–Il terzo acquirente dei beni ipotecati, per atto trascritto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore, se non ha partecipato al relativo giudizio, può opporre al creditore procedente, ex art. 2859 c.c., tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore senza la preclusione del giudicato, non potendosi addossare al terzo le conseguenze negative dell'inerzia del debitore, con la conseguenza che la sua opposizione all'espropriazione immobiliare può fondarsi anche su difese che sarebbero precluse al debitore, in quanto rivenienti dal giudicato formatosi nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato che, in sede di opposizione ad una esecuzione per espropriazione immobiliare, promossa dal creditore sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, il terzo, stante l'anteriorità della trascrizione del suo titolo di acquisto rispetto al deposito del ricorso monitorio da parte della creditrice ipotecaria - tale deposito integrando il momento della proposizione della "domanda", rilevante ex art. 2859, comma 1, c.c. - era legittimato a sollevare le eccezioni che il debitore avrebbe potuto far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 9396 del 8 aprile 2024)