Articolo 2864 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Danni causati dal terzo e miglioramenti

Dispositivo

Note

(1) Si intende tutelare sia la disponibilità del bene ipotecato da parte del terzo acquirente, sia le ragioni dei creditori garantiti che abbiano iscritto in un momento precedente a quello del suddetto acquisto sul medesimo immobile. Nel caso di danno derivato al bene in questione, la dimostrazione dello stesso spetterà al creditore procedente e l'eventuale responsabilità avrà necessariamente natura extracontrattualeexart.2043, apparendo limitata in relazione al periodo che precede la data del pignoramento.

(2) Il legislatore attraverso questa disposizione stabilisce espressamente una deroga all'art. 2811, che enuncia il generale principio dell'estensione dell'ipoteca a tutti gli accessori della cosa garantita, disponendo la separazione del valore dei miglioramenti dal prezzo complessivo dell'alienazione, purché siano stati posti in essere dopo la trascrizione del titolo di acquisto da parte del terzo.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 6542/2016

2Cass. civ. n. 7707/2000