Articolo 2865 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Frutti dovuti dal terzo

Dispositivo

Note

(1) Per agevolare lo sfruttamento economico e la circolazione dei beni sottoposti a garanzia ipotecaria, si prevede che il terzo acquirente sia obbligato ad elargire i frutti dell'immobile in questione dal momento più remoto possibile, ossia generalmente dal giorno del pignoramento o, in sua assenza, dal momento sancito dall'art. 2890. Deve inoltre essere precisato che tali frutti spettano ai creditori sino a che il terzo acquirente abbia la disponibilità materiale dell'immobile.