Articolo 2868 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Beneficio di escussione

Dispositivo

Note

(1) Il terzo datore d'ipoteca non può avvalersi delle facoltà che la legge concede al terzo acquirente, in quanto incompatibile con la sua posizione di persona non estranea alla costituzione di ipoteca. Se non è stato convenzionalmente deciso in maniera diversa, il terzo datore non può opporre il cosiddettobeneficium excussionis,facendo cioè espropriare prima i beni del creditore e poi quello ipotecatoexart.2868, non può essere soggetto alle norme stabilite in tema di fideiussioneexart.1936 e infine non gli spetta nè la possibilità di scegliere il rilascio né di ottenere la separazione del prezzo utilizzato per porre in essere eventuali miglioramenti del bene.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 7249/2020