Articolo 2869 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore
Dispositivo
L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore (1).
Note
(1) Il fatto del creditore può consistere in una condotta omissiva (ad esempio la mancata rinnovazione dell'iscrizioneexart.2847), oppure in una condotta commissiva (ad esempio l'ipotesi di rinunzia ad altre possibili garanzie), sia doloso che colposo. L'orientamento prevalente in dottrina ritiene che, quando le parti pongono in essere una convenzione, può essere stabilito anche il beneficio della divisione (v. art. 1947), nonostante il presente articolo non dica espressamente nulla in merito.