Articolo 2870 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Eccezioni opponibili dal terzo datore
Dispositivo
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall'articolo [2859] (1).
Note
(1) Tale disciplina richiama le eccezioni opponibili dal terzo datore, in relazione al credito garantito, operando un espresso rinvio all'art. 2859, che tratta delle eccezioni opponibili dal terzo acquirente dell'immobile ipotecato, esplicitando così la forte analogia. In più, è opinione comune che il datore di ipoteca abbia facoltà di proporre anche l'eccezione che discende dalla circostanza dell'incapacità legale del debitore (v. artt.2,414 e415).